LA NOTIFICA DI UN VERBALE

La notifica di un verbale è l’atto immediatamente susseguente alla contestazione di una violazione; prima di entrare nel merito dell’argomento necessita un chiarimento sulle differenze tra il “preavviso di violazione” e “il verbale di contestazione”.

IL PREAVVISO: è un atto scritto (foglietto bianco dimensioni ridotte) che compila l'agente di Polizia Locale quando accerta una violazione alle norme che regolano la sosta dei veicoli. Viene rilasciato, di solito sul parabrezza del veicolo, quando non è possibile la contestazione immediata per assenza del trasgressore o del proprietario del veicolo.

Il pagamento del preavviso deve avvenire entro 5 giorni dalla data d'accertamento, sarà inoltre possibile usufruire della riduzione del 30%.

Il preavviso di violazione non è contemplato all’interno del C.d.S. ma può essere considerato come forma “ di cortesia” intrapresa da diversi Comandi . In effetti quello che fa fede legale, anche ai fini della presentazione di ricorso, è il verbale di contestazione che verrà notificato all’intestatario del veicolo maggiorato delle spese di procedura e spedizione. Tale verbale prenderà forma una volta constatato il mancato pagamento del preavviso e sarà possibile usufruire della riduzione del 30% applicata al solo importo della sanzione e quindi non alle spese di procedura.

VERBALE DI CONTESTAZIONE: viene rilasciato quando la violazione è contestata immediatamente sul posto, a chi ha commesso l'infrazione e agli altri soggetti solidamente responsabili, se presenti, oppure notificato nei modi e nei tempi come sotto meglio indicato.

 

La notifica delle violazioni è espressamente inserita nell’articolo 201 del C.d.S. e negli articoli dal 384 al 386 del regolamento d’esecuzione; essa può avvenire tramite:

- consegna immediata in caso di contestazione sul posto luogo della violazione,

- tramite servizio postale,

- tramite il servizio “messi comunali”,

- tramite convocazione dell’interessato presso il Comando verbalizzante.

 

CONSEGNA IMMEDIATA

Questo tipo di notifica, sancito nell’articolo 138-139 del Cod. proc. Civile, di regola si esegue mediante consegna nelle mani del destinatario, presso la casa di abitazione, oppure se trattasi di verbale di violazione direttamente nel luogo dell’accertamento.

Se il destinatario è momentaneamente irreperibile, la notifica può essere effettuata a convivente/famigliare o addetto alla casa, all’ufficio o all’azienda luogo di lavoro purché i riceventi non siano minori di 14 anni o non palesemente capace di intendere e volere.

CONSEGNA TRAMITE SERVIZIO POSTALE

Se la notifica di copia del verbale avviene tramite servizio postale, in assenza dell'interessato e di altre persone a cui l'atto può essere consegnato, il postino rilascerà un avviso nella cassetta della posta con il quale si comunica la giacenza presso l'ufficio postale di una raccomandata contenente un atto giudiziario.

Seguirà un’ulteriore raccomandata contenente la comunicazione d'avvenuto deposito (Cad) dell'atto giudiziario medesimo. La notifica si intende regolarmente compiuta decorsi 10 giorni dalla data del deposito dell'atto presso l'ufficio postale con l'invio della seconda raccomandata.

CONSEGNA TRAMITE MESSO COMUNALE

Il messo notificatore provvede ad effettuare la notifica presso il domicilio e segue nella sostanza la procedura della consegna immediata; nel caso specifico lo stesso notificatore, non trovando l’interessato, provvede a lasciare un avviso con la comunicazione di notifica dell’atto e richiesta di presentarsi presso l’ufficio notifiche dell’ente. Acclamata l’inottemperanza all’invito si provvede ad affiggere l’atto presso l’albo pretorio dell’Ente e la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello dell’affissione.

 

TEMPI DI NOTIFICA

In caso di violazione al Codice della strada, il verbale deve essere notificato al responsabile entro 90 giorni (360 gg. se residente all'estero) dalla data d'accertamento della violazione. I 90 giorni decorrono dall'accertamento. Se il 90° giorno è festivo, il termine decade il primo giorno feriale successivo.

Oltre i 90 giorni la notifica è inefficace, salvo circostanze particolari come: mancato aggiornamento del cambio di proprietà o di residenza presso i pubblici registri (art. 386 del regolamento d'esecuzione del Codice della strada), in tal caso il termine di 90 giorni decorre dalla data in cui il comando di accertatore ha avuto la possibilità di conoscere i nuovi dati.

 

In tutti i casi se il destinatario rifiuta la notifica o di ricevere copia, ai sensi dell’articolo 138 comma 2° del Cod. proc. Civile, la stessa notificazione si considera eseguita in mani proprie.

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