Il codice della Strada, all'articolo 169, stabilisce che "è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a uno, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore, o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.".

Pertanto, ai sensi del primo comma dell'articolo 169, se si viaggia con un solo cane, questo può essere tenuto libero, a patto che non rappresenti un impedimento ovvero pericolo per la guida. La norma contenuta nel primo comma non accenna all'obbligo della rete, come invece accade nel secondo comma (riferito al trasporto di più animali), quindi ritengo che non sia obbligatorio montarla.
Tuttavia il cane non deve arrecare impedimento o pericolo alla guida, quindi occorre organizzarsi in modo che la sua collocazione sia sicura per chi guida e per l'animale stesso. L'ideale è tenere il cane sul sedile posteriore e, se non si vuole montare la rete, ci si può organizzare con altro dispositivo di sicurezza. Questo non rappresenta un obbligo, ma una mera precauzione. A tale proposito si segnala che esistono guinzagli dotati di "anello oscillante" da inserire nel gancio delle cinture di sicurezza (chiamato in termini tecnici "fibbia di chiusura con pulsante di sganciamento"): questo strumento, se usato per trattenere il cane sui sedili posteriori, è in grado di limitarne od evitarne eventuali movimenti verso la zona anteriore di guida.
La predetta precauzione costituisce non solo un efficace strumento di sicurezza, ma anche un ottimo "salvamulta" nel caso in cui ci si imbatta in un agente di Polizia Locale con una diversa interpretazione della norma del codice stradale. Il secondo comma dell'art.169 c.d.s., infatti, fa riferimento non solo al concetto di "rete", ma anche di "altro strumento idoneo". Benché tale comma si riferisca al trasporto di più animali, consiglio di avere sempre a portata di mano sia un mezzo idoneo per contenere i movimenti del cane (non obbligatorio ai sensi del primo comma riferito al trasporto del singolo animale), sia una copia dell'articolo del codice stradale citato, in modo da poterlo avere in caso di necessità.
Se si viaggia con più animali, invece, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, occorre collocarli o in apposite gabbie o nel vano posteriore della vettura, diviso da reti o da altri mezzi idonei. Il gatto risulta quasi sempre di difficile contenzione, pertanto va tenuto nel trasportino.

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