RICORSO AL GIUDICE DI PACE

Il ricorso al Giudice di Pace viene normato nell’articolo 204 bis. del Codice della Strada.

Se il trasgressore o altri soggetti solidali ritengono che la contestazione di violazione a loro notificata sia errata o viziata da errori normativi hanno la facoltà di presentare ricorso al Giudice di Pace del luogo dell’accertamento.

 

METODI E MODALITA’

- non è possibile presentare ricorso se si è già provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta o si è chiesta la rateizzazione dell’importo

- il ricorso può essere presentato entro 30 giorni dalla data di contestazione / notificazione

- il ricorso può essere presentato di persona presso la cancelleria del Giudice di Pace di Como sita in Viale Innocenzo XI, 75

- Il ricorrente, all’atto della presentazione, dovrà versare una somma quale contributo unificato e spese forfettarie di giudizio; tale spesa ammonta a € 45,00 per cause fino a 1000,00 €

 

PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE

- il ricorso e il decreto con cui il Giudice fissa l’udienza è notificato, a cura della cancelleria, alle parti; se il ricorrente ovvero il procuratore dello stesso non sono elettivamente domiciliati nel Comune di Como sarà cura degli stessi informarsi sulla data dell’udienza in quanto depositata presso la cancelleria del Giudice e non invita tramite posta o altri mezzi

- tra il giorno della notificazione e il giorno dell’udienza devono trascorrere termini liberi non superiori a 30 giorni

- il giorno dell’udienza le parti discutono la controversia, il Giudice di Pace secondo il principio di libero convincimento emette sentenza di rigetto o accoglimento del ricorso

- in caso di rigetto di ricorso la sentenza diventa immediatamente eseguibile e l’importo pecuniario deve essere pagato all’ente accertatore entro 30 giorni dalla notifica; inoltre il Giudice di Pace non può escludere l’applicazione di sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti sulla patente di guida

- Il Giudice con la sentenza può rideterminare l’importo della sanzione a patto che non sia inferiore alla cauzione versata all’atto del deposito del ricorso

- in caso di accoglimento la sentenza viene depositata presso la cancelleria a disposizione delle parti; in questo caso il ricorrente, se non ha ottenuto al sospensione dei termini e ha conseguentemente pagato l’importo della sanzione, ha il diritto di richiedere lo storno dell’importo stesso al Comando di Polizia Locale tramite apposito modulo di rimborso somma indebitamente versata

 

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