RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE

In relazione al disposto dell’articolo 202 bis C.d.S. inserito nell’articolo 38 comma 1° della Legge 29 agosto 2010 nr. 120, può avvalersi della facoltà di rateizzare chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

 

E’ possibile chiedere la rateizzazione per sanzioni amministrative pecuniarie per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro.

 

Per quanto attiene l’importo delle rate, ciascuna di esse non può essere inferiore a 100,00 € per un numero massimo di 12 rate sino a € 2000, di 24 rate sino a € 5000 e di 60 rate oltre € 5000.

 

La richiesta di rateizzazione deve essere inoltrata all’URP del Comando negli orari di apertura al pubblico entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale.

Da allegare alla richiesta la copia fotostatica della Carta di Identità del richiedente

 

La presentazione dell’istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace.

 

Entro 90 giorni Il Comando di Polizia Locale notifica all’interessato l’accoglimento dell’istanza o il diniego della stessa.

ACCOGLIMENTO: nella risposta d’accoglimento saranno indicati il numero delle rate e l’importo di ciascuna, da pagare con le solite modalità.

Il Comando provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata, in caso di mancato pagamento della prima o successivamente di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione ed il verbale di contestazione diventa titolo esecutivo con una somma pari alla metà del massimo edittale maggiorata delle spese di procedura.

RIGETTO: in caso di rigetto dell’istanza ne verrà data comunicazione scritta all’interessato, normativamente motivata; in questo caso il pagamento dell’importo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.

 

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